SEGNALAZIONE IN WHISTLEBLOWING
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE
Cosa si può segnalare:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
- situazioni di maltrattamento o molestie (anche di natura sessuale), nei confronti di persone che operano all’interno o in collaborazione con l’organizzazione, lesive della dignità individuale e potenzialmente generatrici di un clima lavorativo ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il sistema consente l’invio di segnalazioni anche in forma anonima. Tali segnalazioni saranno prese in considerazione se sufficientemente dettagliate e circostanziate, in modo da consentire la verifica dei fatti esposti.
Chi può segnalare:
- persone con contratto di lavoro subordinato presso soggetti del settore privato;
- persone autonome che svolgono attività professionale presso soggetti del settore pubblico o privato;
- collaboratrici e collaboratori, professioniste e professionisti, consulenti che operano all’interno dell’organizzazione, sia nel settore pubblico sia in quello privato;
- volontarie e volontari, persone in tirocinio, sia retribuito che non retribuito;
- socie e soci, nonché persone che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora esercitate di fatto.
Protezione della riservatezza delle persone segnalanti:
- L’identità della persona che effettua la segnalazione non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a riceverla o a gestirla;
- La protezione riguarda non solo il nominativo della persona segnalante ma anche tutti gli elementi che possano consentire, anche indirettamente, la sua identificazione;
- La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La riservatezza è garantita anche nei confronti delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti connessi, nel rispetto delle medesime garanzie.
Informativa segnalazioni whistleblowing
Confermando di aver letto l’informativa allegata, cliccare qui per accedere al modulo di segnalazione whistleblowing o per gestire una segnalazione già effettuata.