Segnalazione in Whistleblowing

SEGNALAZIONE IN WHISTLEBLOWING
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

Cosa si può segnalare:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;

Chi può segnalare:

  • persone con contratto di lavoro subordinato presso soggetti del settore privato;
  • persone autonome che svolgono attività professionale presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • collaboratrici e collaboratori, professioniste e professionisti, consulenti che operano all’interno dell’organizzazione, sia nel settore pubblico sia in quello privato;
  • volontarie e volontari, persone in tirocinio, sia retribuito che non retribuito;
  • socie e soci, nonché persone che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora esercitate di fatto.

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti:

  • L’identità della persona che effettua la segnalazione non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a riceverla o a gestirla;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo della persona segnalante ma anche tutti gli elementi che possano consentire, anche indirettamente, la sua identificazione;
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La riservatezza è garantita anche nei confronti delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti connessi, nel rispetto delle medesime garanzie.

Informativa segnalazioni whistleblowing